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Ordinanza — n. 30514/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to stereotyped and indeterminate grounds lacking factual connection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30514/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was deemed stereotyped and indeterminate. The appellant argued against the lower court's finding of attempted theft and damage, but the court noted the complaint lacked any specific connection to the factual circumstances evaluated in the original judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds of complaint are stereotyped and indeterminate, lacking any specific connection to the facts or legal reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal stereotyped grounds indeterminate complaint lack of connection procedural dismissal risarcimento per atto illecito sanzione disciplinare dell'avvocato ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Doria Vincenzo nato a Palermo 1'8/05/1969 avverso la sentenza del 23/09/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Rilevato che l'unico motivo di ricorso è inammissibile per la indeterminatezza della censura che risulta un mero enunciato stereotipo, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di ricettazione e quella di danneggiamento.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Pre «dente