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Ordinanza — n. 30512/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court's reasoning on criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30512/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal by Roberto Finotti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the Court of Appeal's finding of criminal liability under Article 385 of the Penal Code, arguing the decision lacked necessary critical analysis. The Court rejected this claim, noting the lower court's reasoning was linear and logical, thus finding the appeal infounded.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; An appeal against a criminal conviction is inadmissible if the only ground raised is the absence of a critical analysis of the lower court's reasoning, provided that reasoning is linear and logical.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of critical analysis Article 385 Penal Code criminal liability elements Supreme Court dismissal evasione all'obbligo di contribuzione elusione fiscale aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
In ogni caso il motivo è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 385 cod. pen
In ogni caso il motivo è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 385 cod. pen.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Finotti Roberto nato a Biella il 8/01/1967 avverso la sentenza del 28/10/2021 emessa dalla Corte d'appello dì Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che l'unica censura sulla sussistenza della penale responsabilità non appare scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In ogni caso il motivo è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 385 cod. pen.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 ensore Il P