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Ordinanza — n. 30511/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on calunnia grounds as arguments merely replicate lower court's rejected reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30511/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellants to pay procedural costs and a fine. The appellants argued that the lower court erred in assessing the defendants' conduct regarding the crime of calunnia, claiming the court failed to properly evaluate their ability to induce public officials to believe false accusations. The court rejected these claims, ruling that the arguments were merely complaints without specificity and simply repeated the legal and factual reasons already adequately examined and dismissed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must be specific and distinct from prior rulings; mere repetition of already examined and rejected arguments renders them inadmissible.

Parole chiave

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calunnia appeal inadmissible appeal lack of specificity repetition of arguments Cassation procedure accuse di abuso accuse di truffa irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Chef Yassine nato in Marocco il 3/06/1986 Chef Aioub nato a Borgosesia il 26/05/1997 avverso la sentenza del 18/05/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla idoneità della condotta degli imputati a configurare il reato di calunnia e, in particolare, a ingenerare nei pubblici ufficiali la convinzione della fondatezza delle accuse da loro mosse, oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pagg. 3 e 4);

Osservato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere esty lisore Il Pre idente