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Ordinanza — n. 30510/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it lacks legal basis and is merely a complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30510/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize a specific cause for excluding criminal liability. The court rejected this claim because such a cause is not permitted in proceedings of legality and the argument was merely a complaint without legal specificity.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal in proceedings of legality is inadmissible if it contests a decision based on mere factual complaints or lacks specific legal arguments distinct from those already examined by the court of first instance.

Parole chiave

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proceedings of legality inadmissible appeal cause excluding liability mere factual complaint procedural costs punibilità motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivo legale d'esclusione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: 011ino Mosso Mirko nato a Torno il 4/11/1993 avverso la sentenza del 29/10/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità non è consentito dala legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e, comunque, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4);

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il ConsiqThere éstensore il Pre idente