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Ordinanza — n. 30507/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints barred from legitimacy review under criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30507/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground challenged the factual correctness of a criminal penalty recognition. The appellant argued against the court's finding regarding his brief delay in returning to his residence, but the lower court had already addressed these factual criticisms with proper legal arguments. The Supreme Court ruled that such factual disputes cannot be raised in a legitimacy proceeding, which is strictly limited to legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals in criminal legitimacy proceedings are barred from challenging mere factual complaints or doglianze, as these must be addressed by the trial court with correct legal reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual complaints bar legitimacy review limits penal responsibility recognition Italian criminal procedure ritardo scusabile inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cangelosi Fabio nato a Torino il 12/10/1979 avverso la sentenza del 14/09/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza del riconoscimento della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di censure già adeguatamente disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. cv In particolare, la Corte di appello ha esposto le ragioni per le quali non poteva ritenersi giustificato il breve ritardo del Cangelosi nel fare rientro presso la propria abitazione (vedi pagg. 4 e 5).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigli stensore Il Pr i