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Ordinanza — n. 30501/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere complaints lacking specificity regarding criminal charges and evidence standards.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30501/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's findings on crimes under Articles 614 and 337 of the Penal Code, but the court found these arguments to be mere complaints lacking specificity. The court ruled that the appeal merely reproduced grievances already adequately examined and rejected by the trial judge with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 614 e 337 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it consists solely of general complaints lacking specificity and merely reproduces grievances already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specificity mere complaints Articles 614 337 penal code procedural costs award allontanamento malgrado rischio di persecuzione motivazione inadeguata delle censure costituzionali revoca del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 614 cod. pen.
Art. 337 cod. pen.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Antonucci Massimiliano nato a Roma il 5/07/1966 avverso la sentenza del 16/06/2021 emessa dalla Corte d'appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna Ritenuto che tutti i sei motivi di ricorso - relativi alla sussistenza dei reati di cui agli art. 614 e 337 cod. pen. - e ai relativi criteri di valutazione della prova, oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pagg. 3 e 4).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere éténòre Il Pre ente