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Ordinanza — n. 30497/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to procedural waiver of appeal grounds under Art. 599-bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30497/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano because the appellant had previously waived all appeal grounds except those regarding sentence determination through a settlement agreement. The appellant argued for a reclassification of the drug possession offense as a minor crime, but this specific ground was explicitly renounced during the appellate conciliation process. Consequently, the court ruled that the appeal lacked a valid legal basis for review and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: When parties reach a settlement agreement waiving all appeal grounds except those concerning sentence determination, any subsequent cassation appeal based on waived grounds is inadmissible de plano.

Parole chiave

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procedural waiver appellate settlement inadmissible appeal drug possession offense sentence reduction traffico aggravato di cocaina abuso di sostanze reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
La sentenza impugnata infatti è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
4.L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod.
Art. 616 c.p.p.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
La sentenza impugnata infatti è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASPAR TOLEDO GEORGE CRISTHIAN nato a ROMA il 10/12/1990 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdatarisjE:w2 udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Gaspar Toledo George Cristhian ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Roma il 20 ottobre 2021, in parziale riforma della decisione con cui il Tribunale di Roma il 13 aprile 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsa- bile della violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere il 29 marzo 2021 detenuto a fine di cessione cocaina, in conseguenza con- dannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena; con con- ferma quanto al resto.

2. Il ricorrente lamenta promiscuamente violazione di legge (art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990) in relazione alla omessa riqualificazione del fatto in ipotesi di lieve entità. Chiede, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata infatti è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, che è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e quindi applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa e della correttezza giuridica del concordato in appello, mentre gli ulteriori motivi sono stati oggetto di rinunzia. 4.L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede la decla- ratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia da adottarsi de plano.

5. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quell'a al pagamento della sanzione pe- cuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. C