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Ordinanza — n. 30496/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaint and prior recognition of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30496/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Antonietta Boiano inadmissible. The appellant challenged a first-instance conviction for a crime committed in 2020, arguing for the recognition of generic mitigating circumstances and the application of the statutory minimum penalty. The court rejected these claims because the lower court had already granted the mitigating circumstances and provided sufficient reasoning, rendering the appeal's generic complaints legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the complaint is manifestly unfounded due to the generic nature of the grievances and the prior recognition of the requested mitigating circumstances by the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic complaint rejection generic mitigating circumstances statutory minimum penalty manifestly unfounded appeal attenuazione della pena reati qualificati contro gli stupefacenti dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
La ricorrente si affida ad un solo motivo con il quale lamenta promiscua- mente violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e difetto di motivazione in rela- zione al mancato riconoscimento all'imputata delle attenuanti generiche ed alla omessa applicazione del minimo edittale di pena.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n.
art. 62-bis cod. pen
La ricorrente si affida ad un solo motivo con il quale lamenta promiscua- mente violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e difetto di motivazione in rela- zione al mancato riconoscimento all'imputata delle attenuanti generiche ed alla omessa applicazione del minimo edittale di pena.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sentenza n. 1.6 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOIANO ANTONIETTA nato a ERCOLANO il 28/01/1974 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Antonietta Boiano ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli il 27 settembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputata, con cui il G.u.p. del Tribunale di Napoli il 22 dicembre 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto la donna responsabile del reato di cui afl'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 13 giugno 2020, in conseguenza con- dannandola, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva qua- lificata, applicata la, diminuzione per il rito, alla pena ritenuta di giustizia.

2. La ricorrente si affida ad un solo motivo con il quale lamenta promiscua- mente violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e difetto di motivazione in rela- zione al mancato riconoscimento all'imputata delle attenuanti generiche ed alla omessa applicazione del minimo edittale di pena. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. La doglianza, strutturata in maniera estremamente generica, trascura la cir- costanza che le attenuanti generiche sono già state concesse in primo grado; ove l'impugnazione vada interpretata nel senso che si auspica un diverso esito del giudizio di bilanciamento, si osserva come il ragionamento svolto dai Giudici di merito risulti sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (v. p. 3 della sentenza impugnata).

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 1.6 del 13 giugno 2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese consewe anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così