Ordinanza — n. 30495/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACosimo Vessio ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Lecce il 10 ottobre 2021 ha integral- mente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il G.i.p. del Tribu- nale di Lecce il 16 febbraio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 10 ottobre 2020, in conseguenza condannandolo, con la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30495/2022 — snpen · Corte di Cassazione: c) al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di cui ricorrerebbero - si assume - le condizioni. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VESSIO COSIMO nato a BARI il 10/09/1987 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; RITENUTO IN FArro E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Cosimo Vessio ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Lecce il 10 ottobre 2021 ha integral- mente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il G.i.p. del Tribu- nale di Lecce il 16 febbraio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 10 ottobre 2020, in conseguenza condannandolo, con la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia.
2. Il ricorrente si affida a tre motivi con i quali lamenta promiscuamente vio- lazione di legge e difetto di motivazione in relazione:
a) all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato con specifico riferimento alla finalità alla cessione ad altri della detenzione di cocaina;
b) ulteriormente all'affermazione di penale re- sponsabilità sotto il profilo della finalizzazione della detenzione al mero consumo personale, essendosi in presenza - ritiene il ricorrente - di indizi non gravi né precisi né concordanti;
c) al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di cui ricorrerebbero - si assume - le condizioni. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Le doglianze, infatti, sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici da parte dei Giudici di merito, risolvendosi in affermazioni avversative rispetto alla ricostruzione ope- rata ed alle valutazioni già svolte nella doppia conforme (alle pp. 2-5), con le quali il ricorso evita il necessario confronto critico: donde la valutazione dell'impugna- zione in termini di aspecificità.
4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa ne/la determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.41.14. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così