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Ordinanza — n. 30494/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed as manifestly unfounded and merely reproducing arguments already examined by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30494/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeals by Matija Paolo and Gjoshi Misir inadmissible, ruling them manifestly unfounded. The defendants challenged the lower court's findings regarding criminal responsibility and mitigating circumstances, arguing for legal violations and lack of motivation. The court rejected these claims because the appeals merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial and appellate judges.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: Cassation appeals are inadmissible if they are manifestly unfounded and merely reproduce arguments already examined by the lower courts without critical engagement.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeals reproduction of lower court arguments inadmissibility of cassation lack of critical engagement manifestly unfounded abuso di sostanze reati della legge sugli stupefacenti recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MATIJA PAOLO nato il 17/11/1985 GJOSHI MISIR nato il 12/06/1989 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Matija Paolo e Gjoshi Misir ricorrono, tramite separati ricorsi curati da di- stinti Difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Torino il 14 settembre 2012, in parziale riforma della decisione, appel- lata dagli imputati, con cui il G.u.p. del Tribunale di Asti il 21 gennaio 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto il primo responsabile di più violazioni dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi A, B e C, tutti com- messi nel 2015), ed il secondo di favoreggiamento e sfruttamento della prostitu- zione, fatto commesso nel 2015, in conseguenza condannando ciascuno alla pena di giustizia, invece, ha assolto Matija Paolo dai reati di cui ai capi A) e C) ed ha conseguentemente rideterminato, riducendola, la pena in relazione al residuo capo; ha inoltre ridotto la sanzione per Gjoshi Misir.

2. In sintesi, i motivi di impugnazione. 2.1. Matija Paolo lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di mo- tivazione sotto il profilo dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. 2.2. Gjoshi Misir censura promiscuamente violazione di legge e difetto di mo- tivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generi- che.

3. Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati, perché costruiti in fatto e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disat- tesi dai Giudici di merito (v. pp. 6-9 quanto a Matija Paolo e p. 11 quanto a Gjoshi Misir) con argomenti con i quali i ricorsi non si confrontano criticamente.

4. Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende. Così