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Ordinanza — n. 30493/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being specific and lacking critical analysis of lower court facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30493/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal filed by Pietro Pileci was declared inadmissible by the Corte di Cassazione for being specific and lacking the necessary critical analysis required by law. The appellant argued that showing a drug packet constituted an offer to sell, but the court found this complaint merely reproduced facts already adequately evaluated by the lower courts. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is specific and lacks critical analysis of the facts and law, as it fails to demonstrate a violation of law or a defect in reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific appeal lack of critical analysis drug trafficking offer procedural costs facoltà di astenersi dal testimoniare deposizione inattendibile risposta alla petizione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n.
Art. 366 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILECI PIETRO nato a TORINO il 06/01/1957 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSUMATO IN DIRITTO 1.Pietro Pileci ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sen- tenza con la quale la Corte di appello di Torino I'll giugno 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Torino 1'11 giugno 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsa- bile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 18 febbraio 2017, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva qualificata, alla pena stimata di giustizia.

2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscua- mente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione che l'avere mostrato l'imputato la busta che aveva in mano sarebbe equivalente ad un'offerta in vendita di droga. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza im- pugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. La doglianza è costruita in fatto ed è meramente riproduttiva di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti logici da parte dei Giudici di merito (alla p. 2 della sentenza impugnata): mancando il ne- cessario confronto critico, il ricorso non può che essere valutato come aspecifico.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso