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Ordinanza — n. 30492/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for manifest lack of grounds regarding sentencing agreement motivation under Italian criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30492/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Xeka Ervin inadmissible without formalities due to its manifest lack of grounds. The applicant challenged a sentence of detention for illegal cocaine possession, arguing violations of legal provisions and insufficient reasoning in the lower court's application of the agreed sentence. The Court held that the lower judge adequately addressed all required elements of the sentencing agreement, including the balance of circumstances and the absence of acquittal causes, rendering the appeal unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 73 comma 1 D.P.R. 309/1990; Art. 129 c.p.p.; Art. 610 comma 5-bis c.p.p.; Art. 448 comma 2-bis c.p.p.: An appeal against a sentence applying an agreed penalty is manifestly unfounded if the lower court sufficiently verifies the positive and negative elements required for the agreement, including the balance of circumstances and the absence of acquittal causes, without needing a detailed separate discussion.

Parole chiave

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agreed sentence application manifest lack of grounds sentencing agreement motivation criminal procedure code inadmissible appeal cocaine possession procedural economy accusa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione alla violazione dell'art.
Art. 73 comma 1 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
in relazione alla violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R.
Art. 129 cod. proc. pen.
che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
art. 444 cod. proc. pen
ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).
art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XEKA ERVIN nato il 16/01/1984 avverso la sentenza del 15/09/2021 del GIP TRIBUNALE di PARMAì:lato_avviSe-a-He-par4 udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E COMMVENATO IN DIRITTO 1. Xeka Ervin ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale il G.u.p. del Tribunale di Parma il 15 settembre 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata con il P.M. ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione alla violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto illecitamente cocaina, fatto commesso il 19 aprile 2021, deducendo promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., alla corretta qualificazione giuridica del fatto ed alla congruità della pena. 2.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

La Corte di cassazione ha ripetutamente affermato (ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il Giudice dia atto, anche succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (Le. che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).

Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini sufficienti - nella sentenza impugnata (alla p. 2), peraltro non adeguatamente aggredita dall'impugnazione.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso in questo caso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, art. 1, rispettivamente, comma 62 e comma 50).

4. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.