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Ordinanza — n. 30491/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30491/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30491/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Joseph Destiny ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale il G.i.p. del Tribunale di Parma il 23 luglio 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata con il P.M. ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione a più violazioni dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti contestati come commessi tra il 1° ottobre 2019 ed il 2 novembre 2020, deducendo violazione di legge (art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990) in relazione alla mancata riqualificazione dei reati in fatti di lieve entità. 2.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30491/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Parma il 23 luglio 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata con il P.M. ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione a più violazioni dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti contestati come commessi tra il 1° ottobre 2019 ed il 2 novembre 2020, deducendo violazione di legge (art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990) in relazione alla mancata riqualificazione dei reati in fatti di lieve entità. 2.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

Parole chiave

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responsabilità penale dei minori momento del reato gravi indizi di reato promozione dell'accusa penale responsabilità penale vie di fatto

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).
art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOSEPH DESTINY nato il 16/12/1995 avverso la sentenza del 23/07/2021 del GIP TRIBUNALE di PARMArciato-~iseraite-p-arc V. \— udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Joseph Destiny ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale il G.i.p. del Tribunale di Parma il 23 luglio 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata con il P.M. ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione a più violazioni dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti contestati come commessi tra il 1° ottobre 2019 ed il 2 novembre 2020, deducendo violazione di legge (art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990) in relazione alla mancata riqualificazione dei reati in fatti di lieve entità. 2.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

La Corte di cassazione ha ripetutamente affermato (ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il Giudice dia atto, anche succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (i.e. che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).

Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini sufficienti - nella sentenza impugnata (alla p. 2), peraltro non adeguatamente aggredita dall'impugnazione.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso in questo caso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, art. 1, rispettivamente, comma 62 e comma 50).

4. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Cos