Ordinanza — n. 30490/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FULICO DAVIDE nato a PIACENZA il 09/07/1990 avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; 1.Davide Fulico ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Torino il 22 ottobre 2021 ha integral- mente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Ver- celli il 6 maggio 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso respon- sabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 17 marzo 2017, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche, alla pena stimata di giustizia, sospesa condizionalmente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30490/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 17 marzo 2017, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche, alla pena stimata di giustizia, sospesa condizionalmente.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FULICO DAVIDE nato a PIACENZA il 09/07/1990 avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Davide Fulico ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Torino il 22 ottobre 2021 ha integral- mente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Ver- celli il 6 maggio 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso respon- sabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 17 marzo 2017, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche, alla pena stimata di giustizia, sospesa condizionalmente.
2. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione:
a) al mancato riconosci- mento della finalità di consumo personale dello stupefacente detenuto (primo mo- tivo);
b) e alla ritenuta - da parte dei Giudici di merito - inconciliabilità del reddito dell'imputato con l'acquisto dello stupefacente rinvenuto (secondo motivo). Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Entrambe le doglianze, in parte costruite in fatto, sono meramente riprodut- tive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argo- menti logici da parte dei Giudici di merito, risolvendosi in affermazioni avversative rispetto alla ricostruzione operata ed alle valutazioni svolte nella doppia conforme (v. pp. 2-3 della sentenza impugnata), con le quali il ricorso evita il necessario confronto critico: donde la valutazione in termini di aspecificità.
4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deci