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Ordinanza — n. 30487/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30487/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30487/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE GIOVANNI nato a NAPOLI il 27/09/1979 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIavvi se-a14e1" udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; 1.Giovanni Vitale ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Napoli il 3 dicembre 2021, in parziale riforma della decisione con cui il G.i.p. del Tribunale di Noia il 27 aprile 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile di più violazioni dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi tra il 15 febbraio ed il 15 ottobre 2020, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma quanto al resto.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30487/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Noia il 27 aprile 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile di più violazioni dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi tra il 15 febbraio ed il 15 ottobre 2020, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma quanto al resto.

Parole chiave

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remissione della pena riduzione della pena commutazione della pena sanzioni penali revoca della sospensione condizionale riduzione della multa

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
La sentenza impugnata infatti è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE GIOVANNI nato a NAPOLI il 27/09/1979 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIavvi se-a14e1" udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Giovanni Vitale ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Napoli il 3 dicembre 2021, in parziale riforma della decisione con cui il G.i.p. del Tribunale di Noia il 27 aprile 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile di più violazioni dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi tra il 15 febbraio ed il 15 ottobre 2020, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma quanto al resto.

2. Il ricorrente lamenta promiscuamente violazione di legge (artt. 133 ed 81 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione del trattamento sanzionatorio. Chiede, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata infatti è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, suila rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, che è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e quindi applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa e della correttezza giuridica del concordato in appello (pp. 5-6 della decisione impugnata), mentre gli ulteriori motivi sono stati oggetto di rinunzia. 4.L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede la decla- ratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia da adottarsi de plano.

5. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pe- cuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Cos