Ordinanza — n. 30485/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IANdiaye Abdoully ricorre, tramite Difensore di ufficio, per la cessazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Torino il 12 aprile 2021 ha integral- mente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di To- rino il 10 dicembre 2020, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto illecitamente 1'8 ottobre 2019 sostanza stupefacente denominata crack, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche equivalenti alla rico- nosciuta recidiva qualificata, alla pena ritenuta di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30485/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto illecitamente 1'8 ottobre 2019 sostanza stupefacente denominata crack, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche equivalenti alla rico- nosciuta recidiva qualificata, alla pena ritenuta di giustizia.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE ABDOULLY nato il 27/02/1979 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ndiaye Abdoully ricorre, tramite Difensore di ufficio, per la cessazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Torino il 12 aprile 2021 ha integral- mente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di To- rino il 10 dicembre 2020, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto illecitamente 1'8 ottobre 2019 sostanza stupefacente denominata crack, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche equivalenti alla rico- nosciuta recidiva qualificata, alla pena ritenuta di giustizia.
2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscua- mente violazione di legge, sotto il profilo della mancanza dell'apparato giustifica- tivo, e difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, che sarebbe eccessivamente severo, ingiusto ed illegittimo siccome in contrasto con la finalità rieducativa della pena costituzionalmente prescritta. Chiede, pertanto, l'annulla- mento della sentenza impugnata.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. La doglianza, strutturata in maniera generica e costruita in fatto, attiene al trattamento punitivo benché lo stesso risulti sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni, avendo la Corte di appello (alla p.
3) valorizzato la gravità del fatto ed i plurimi precedenti penali, anche specifici, dell'imputato. Il motivo si risolve, inoltre nella mera reiterazione di tema già posto con l'atto di appello e già adeguatamente affrontato e risolto nella sentenza impu- gnata.
4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così de