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Ordinanza — n. 30483/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of admissibility due to specificity defect and no fault in inadmissibility determination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30483/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luca Martinelli's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Martinelli argued that the lower court erred by failing to recognize personal consumption of drugs and by denying the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims as lacking specific grounds and merely repeating arguments already properly addressed by the trial and appellate judges, finding no fault in the decision to dismiss the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds for cassation and the court finds no fault in the determination of inadmissibility.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissibility of appeal no fault in inadmissibility Article 616 code of criminal procedure Article 364 code of criminal procedure dipendenza da sostanze stupefacenti consumo di canapa traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINELLI LUCA nato a CARPI il 04/10/1987 avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Luca Martinelli ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Firenze il 20 settembre 2021 ha inte- gralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Firenze il 21 marzo 2016 ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 30 maggio 2014, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.

2. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione: al mancato riconoscimento della finalità di consumo personale dello stupefacente detenuto, poggiando la de- cisione di condanna, ad avviso d4e1 ricorrente, su un'inaccettabile inversione dell'onere della prova (primo motivo); ed al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., di cui ricorrerebbero i presupposti (secondo motivo). Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Entrambe le doglianze, infatti, sono meramente riproduttive di profili di cen- sura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici da parte dei Giudici di merito, risolvendosi in affermazioni avversative rispetto alla ricostru- zione operata ed alle valutazioni svolte nella doppia conforme (alle pp. 5-6), con le quali il ricorso evita il necessario confronto critico: donde la valutazione in ter- mini di aspecificità.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così d