Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding sentencing agreement qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the arguments were manifestly unfounded. The appellant challenged a sentencing agreement based on the incorrect legal qualification of facts under specific tax evasion provisions. The Court held that the lower court's brief reasoning on the agreement's elements satisfied the mandatory requirement for motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 73 DPR 309/1990: The requirement for motivation in sentencing agreements is met when the judge explicitly addresses the existence of the agreement, the legal qualification of facts, and the balancing of circumstances, even if briefly.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MAIDEN TARIK nato il 11/03/1992 avverso la sentenza del 28/01/2021 del GIP TRIBUNALE di VARESEudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; RITENUTO /N FATTO E CONSIDIBRATO IN DIRITTO 1.EI Maiden Tarik ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Varese il 28 gennaio 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata con il P.M. ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione a più violazioni dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesse tra il 2017 ed il 2018, deducendo violazione di legge quanto alla corretta qualificazione giuridica dei fatti, che si sarebbero dovuti ricondurre, secondo il ricorrente, all'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 2.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
La Corte di cassazione ha ripetutamente affermato (ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il Giudice dia atto, anche succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (i.e. che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).
Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini sufficienti - nella sentenza impugnata (alle pp. 4-5), peraltro non aggredita dalla vaga impugnazione.
3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso in questo caso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, art. 1, rispettivamente, comma 62 e comma 50).
4. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.111. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così