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Ordinanza — n. 30477/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of motivation regarding agreed sentence application under Italian criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30477/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Elhadji Falilou inadmissible without formalities. The appellant challenged the agreed sentence for heroin trafficking, arguing a lack of sufficient reasoning regarding the penalty and mitigating circumstances. The court ruled that the lower court's brief confirmation of the agreement's elements and the balancing process satisfied the statutory obligation to motivate the decision.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The obligation to motivate an agreed sentence is fulfilled when the judge explicitly confirms the existence of the agreement, the legal qualification of the facts, the application of circumstances, and the balance of interests, even if succinctly.

Parole chiave

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agreed sentence application lack of motivation criminal procedure code heroin trafficking inadmissible appeal domanda d'asilo di cittadino nigeriano statuto di rifugiato diritto all'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Non ravvisandosi ex art. 616 cod.
Art. 129 c.p.p.
che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Law n. 103/2017
art. 444 cod. proc. pen
ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).
art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270
Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO ELHADJI FALILOU nato il 28/07/1981 avverso la sentenza del 04/12/2021 del TRIBUNALE di GENOVA Vr\., ret-d lte._p_a_r/i; — udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; "t RITENUTO IN PATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

111)Elhadji Falilou ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Genova il 4 dicembre 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata con il P.M. ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cessione di eroina, fatto, qualificato come violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato come commesso il 3 dicembre 2021, deducendo difetto di motivazione e mancanza dell'apparato giustificativo circa il trattamento sanzionatorio (sia quanto alla entità della pena applicata sia quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche). 2.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

La Corte di cassazione ha ripetutamente affermato (ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il Giudice dia atto, anche succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale delta pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (i.e. che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).

Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini sufficienti - nella sentenza impugnata, peraltro non aggredita dalla vaga impugnazione.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso in questo caso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, art. 1, rispettivamente, comma 62 e comma 50).

4. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.