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Ordinanza — n. 30476/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30476/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30476/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMARZIO FRANCESCO nato a GRAVINA DI PUGLIA il 03/06/1964 avverso la sentenza del 29/06/2021 del TRIBUNALE di RIMINI Octola- vOso-a-111; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; E CONSEDEAATO IN DIRITTO 1.Francesco Demarzio ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Rimini il 29 giugno 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata con il P.M. ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cessione di marijuana, fatto commesso 4 giugno 2020, deducendo promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione per non avere adeguatamente motivato circa l'insussistenza dei presupposti per adottare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30476/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di cassazione ha ripetutamente affermato (ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il Giudice dia atto, anche succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (Le. che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).

Parole chiave

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deposizione inattendibile falsa dichiarazione della parte perseguimento penale per diffamazione accertamento inesatto dei fatti momento del reato testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
in relazione al reato di cessione di marijuana, fatto commesso 4 giugno 2020, deducendo promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione per non avere adeguatamente motivato circa l'insussistenza dei presupposti per adottare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMARZIO FRANCESCO nato a GRAVINA DI PUGLIA il 03/06/1964 avverso la sentenza del 29/06/2021 del TRIBUNALE di RIMINI Octola- vOso-a-111; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSEDEAATO IN DIRITTO 1.Francesco Demarzio ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Rimini il 29 giugno 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata con il P.M. ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cessione di marijuana, fatto commesso 4 giugno 2020, deducendo promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione per non avere adeguatamente motivato circa l'insussistenza dei presupposti per adottare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

La Corte di cassazione ha ripetutamente affermato (ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il Giudice dia atto, anche succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (Le. che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).

Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini sufficienti - nella sentenza impugnata (alle pp. 2-3), peraltro non aggredita dalla vaga impugnazione.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso in questo caso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, art. 1, rispettivamente, comma 62 e comma 50).

4. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.