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Ordinanza — n. 30475/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against reduced prison sentences for drug possession, citing lack of evidence for mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30475/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Gianluca and Nicholas Capra inadmissible, ordering them to pay legal fees. The defendants argued for reduced sentences based on personal drug use and general mitigating circumstances, but the lower court found sufficient evidence of the drug's location and a lack of positive proof for mitigation. Consequently, the Court rejected the claims as unfounded and upheld the original sentencing reductions.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 73 DPR 309/1990: Appeals against criminal judgments are inadmissible when the lower court's reasoning sufficiently refutes the defense's thesis and lacks positive evidence for alleged mitigating circumstances.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility drug possession sentencing general mitigating circumstances reduced prison term lack of positive evidence detenzione di stupefacenti traffico di canapa consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n.
Art. 73, comma 5, DPR 309/1990
Art. 73, comma 4, DPR 309/1990
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAPRA GIANLUCA nato a BRESCIA il 15/03/1970 CAPRA NICHOLAS nato a BRESCIA il 12/02/1999 avverso la sentenza del 06/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Gianluca Capra e Nicholas Capra ricorrono, tramite uno stesso ricorso cu- raro dal comune Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Brescia il 6 settembre 2021, in parziale riforma della deci- sione, appellata dagli imputati, con cui il Tribunale di Brescia l'8 marzo 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto il primo responsabile della viola- zione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ed il secondo della violazione dell'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, fatti commessi il 13 gennaio 2021, in conseguenza condannando ciascuno, con la recidiva, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, invece, esclusa quanto al solo Nicho- las Capra la recidiva, ha rideterminato nei suoi confronti, riducendola, la pena; mentre ha integralmente confermato la sentenza quanto a Gianluca Capra.

2. In sintesi, i motivi di impugnazione. 2.1. Gianluca Capra lamenta promiscuamente violazione di legge sotto tre profili:

a) mancato riconoscimento della detenzione di droga ad esclusivo uso per- sonale;

b) omessa revoca, per effetto dell'auspicata assoluzione dell'imputato, del provvedimento di confisca della somma di denaro in sequestro;

c) mancato rico- noscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.2. Nicholas Capra censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio, an- che in ragione del diniego, ingiusto ed illegittimo, delle attenuanti generiche.

3. I ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni. 3.1. Quanto al primo motivo nell'interesse di Gianluca Capra, esso attiene all'an della penale responsabilità dell'imputato, sufficientemente motivata alla p. 2 della sentenza impugnata, ove si si confuta adeguatamente la tesi difensiva, sottolineando anche l'inconsueto luogo di custodia della sostanza cioè il vano di accesso al serbatoio dell'auto condotta dall'imputato. Risulta assorbito il secondo motivo. 3.2. Quanto poi al motivo, comune ad entrami gli imputati, avente ad oggetto il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte di appello (alle pp. 4-5) ha dato atto della mancanza in atti di elementi positivi, peraltro nemmeno allegati dai ricorrenti, per il riconoscimento delle attenuanti. Si tratta di motiva- zione congrua e logica con la quale le impugnazioni non si confrontano.

4. Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- me