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Ordinanza — n. 30471/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of translation due to settlement agreement waiving other appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30471/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without formalities because the lower court had already ruled on the waiver of appeal grounds. The appellant, a Nigerian national, argued that the trial court failed to translate documents into a language he understood, yet the appellate court had previously accepted a settlement where parties agreed to waive all appeal reasons except those regarding sentencing. The court held that since the appellant had explicitly renounced these specific grounds in the settlement, the translation complaint was legally waived and thus could not be raised in the cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: When parties reach a settlement agreement waiving appeal grounds, subsequent claims regarding those waived issues are inadmissible as the waiver constitutes a valid procedural bar to relitigation.

Parole chiave

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settlement agreement waiver of appeal grounds inadmissible appeal translation rights procedural waiver africa anglofona difficoltà linguistiche domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
La sentenza impugnata infatti è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art.
Art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103
("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso in questo caso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n.
Art. 1, comma 62, della legge n. 103 del 23 giugno 2017
("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
art. 599-bis cod. proc. pen
La sentenza impugnata infatti è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EZECHUKWU PRINCE PADDY nato il 25/12/1968 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA( udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Ezechukwu Prince Paddy ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Genova il 12 luglio 2021, in parziale riforma della decisione con cui il Tribunale di Imperia il 23 ottobre 2020 ha riconosciuto l'impu- tato responsabile di più ipotesi di detenzione illecita di eroina, fatti commessi il 30 ed il 31 ottobre 2014, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia, invece, riconosciute le attenuanti generiche e stimate le stesse equivalenti alla recidiva, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma quanto al resto.

2. Il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla mancata tradu- zione degli atti processuali in lingua nota all'imputato, il quale è nato in Nigeria: chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata infatti è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, che è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e quindi applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa e della correttezza giuridica del concordato in appello (pp. 1-2 della decisione impugnata), mentre gli ulteriori motivi sono stati - correttamente - di- chiarati inammissibili dalla Corte di merito in ragione, appunto, dell'avvenuta ri- nunzia agli stessi.

4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso in questo caso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, art. 1, comma 62).

5. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al paga- mento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.