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Ordinanza — n. 30470/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of motivation regarding agreed penalty application under Italian criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30470/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the lower court's brief reasoning on the agreed penalty satisfied the statutory motivation requirements. The appellant argued the decision lacked certain proof of responsibility, but the Court held that confirming the existence of the agreement, legal qualification, and balance of circumstances constitutes sufficient motivation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The motivation requirement for an agreed penalty application is met when the judge briefly confirms the agreement's existence, legal qualification, and balancing of circumstances, rendering a detailed proof of responsibility unnecessary.

Parole chiave

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agreed penalty application lack of motivation criminal procedure code inadmissible appeal procedural costs reato grave di stupefacenti sanzioni penali attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione a più violazioni dell'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Law n. 103 del 23 giugno 2017, art. 1, comma 62
che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Law n. 103 del 23 giugno 2017, art. 1, comma 50
che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
art. 444 cod. proc. pen
ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).
art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARINA SALVATORE nato a TORRE ANNUNZIATA il 23/10/1987 avverso la sentenza del 18/11/2021 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAarti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Salvatore Farina ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il G.u.p. del Tribunale di Torre Annunziata il 18 novembre 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata con il P.M. ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione a più violazioni dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesse tra il 20 ottobre ed il 22 novembre 2020, deducendo vizio di motivazione per essere la decisione non fondata su prove certe di responsabilità. 2.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

La Corte di cassazione ha ripetutamente affermato (ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il Giudice dia atto, anche succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (i.e. che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).

Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini sufficienti - nella sentenza impugnata (alla pag. 3), peraltro non aggredita dalla vaga impugnazione.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso in questo caso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, art. 1, rispettivamente, comma 62 e comma 50).

4. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Co