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Ordinanza — n. 30469/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30469/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30469/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ihab Mohamed ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna il 9 febbraio 2021 ha integral- mente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Mo- dena il 7 agosto 2020, all'esito del giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto respon- sabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto illecitamente il 6 agosto 2020 cocaina e hashish, in conseguenza condannandolo, con la diminuente per il rito, alla pena ritenuta di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30469/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto illecitamente il 6 agosto 2020 cocaina e hashish, in conseguenza condannandolo, con la diminuente per il rito, alla pena ritenuta di giustizia.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata carenza di credibilità oggettiva responsabilità penale difetto di prova del nesso causale accertamento insufficiente dei fatti difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscua- mente violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e difetto di motivazione in rela- zione al mancato riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generi- che, di cui l'imputato sarebbe - si assume - meritevole.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IHAB MOHAMED nato il 04/03/2002 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ihab Mohamed ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna il 9 febbraio 2021 ha integral- mente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Mo- dena il 7 agosto 2020, all'esito del giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto respon- sabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto illecitamente il 6 agosto 2020 cocaina e hashish, in conseguenza condannandolo, con la diminuente per il rito, alla pena ritenuta di giustizia.

2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscua- mente violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e difetto di motivazione in rela- zione al mancato riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generi- che, di cui l'imputato sarebbe - si assume - meritevole. Chiede, pertanto, l'annul- lamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. La doglianza, strutturata in maniera generica e costruita in fatto, attiene al trattamento punitivo benché lo stesso risulti sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni, avendo la Corte di appello (alla p.

3) valorizzato l'atteggiamento processuale dell'imputato, che ha accusato fal- samente i pubblici ufficiali di avere agito in modo scorretto, i plurimi precedenti penali di polizia del ricorrente e l'essere lo stesso privo di lecita attività lavorativa: si tratta di motivazione adeguata, congrua e logica con la quale l'impugnazione non si confronta.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così de