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Ordinanza — n. 30468/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses criminal appeal regarding excessive sentencing for drunk driving due to adequate appellate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30468/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal by Cristian Iori inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Iori challenged the reduced sentence for drunk driving, arguing the appellate court failed to recognize generic mitigating circumstances and imposed an overly severe penalty. The court rejected this claim, finding the lower court's decision logically sound based on the high blood alcohol level and lack of merit.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible when the appellate court's reasoning regarding sentencing is sufficient, logical, and adequately examines the facts, rendering the complaint manifestly unfounded.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility drunk driving sentencing mitigating circumstances appellate court reasoning court costs and fines guida in stato di ebbrezza qualificata aggravamento della pena abuso di alcol

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IORI CRISTIAN nato a REGGIO EMILIA il 27/05/1975 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Cristian Iori ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna il 12 maggio 2021, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Reggio nell'Emilia il 4 luglio 2019, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsa- bile del reato di guida in stato di ebrezza, fatto commesso il 23 luglio 2017, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, ha rideterminato, riducendola, la sanzione; con conferma quanto al resto.

2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscua- mente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato ricono- scimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, al trattamento sanzionatorio che stima eccessivamente severo. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. La doglianza attiene, infatti, al trattamento punitivo benché lo stesso risulti sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle de- duzioni, avendo la Corte di appello (alla p.

1) valorizzato l'assenza di elementi di meritevolezza, l'esistenza di un precedente specifico e la notevolissima elevatezza della dell'alterazione del tasso, che ha raggiunto più del doppio del valore-soglia: si tratta di motivazione adeguata, congrua e logica con la quale la vaga impugna- zione non si confronta.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così d