Ordinanza — n. 30464/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAReyes Montiel Sixto Alejandro ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Genova il 25 giugno 2021 ha integralmente confermato la decisione con cui il Tribunale di Genova il 28 maggio 2015, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsa- bile della violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere ceduto cocaina, fatto commesso 1'11 maggio 2015, in conseguenza condan- nandolo, con la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30464/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere ceduto cocaina, fatto commesso 1'11 maggio 2015, in conseguenza condan- nandolo, con la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REYES MONTIEL SIXTO ALEJANDRO CUI 02WNT97 nato il 26/09/1987 avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Reyes Montiel Sixto Alejandro ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Genova il 25 giugno 2021 ha integralmente confermato la decisione con cui il Tribunale di Genova il 28 maggio 2015, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsa- bile della violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere ceduto cocaina, fatto commesso 1'11 maggio 2015, in conseguenza condan- nandolo, con la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.
2. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente difetto di motivazione e violazione di legge. 2.1. Quanto al primo, denunzia il mancato approfondimento del tema dell'ef- ficacia drogante della sostanza sequestrata, poiché, non essendo stata effettuata una perizia, il narcotest svolto dalla Polizia non appare sufficiente a stabilire il principio attivo cioè la quantità idonea ad alterare la capacità dell'assuntore. 2.2. Con il secondo motivo si duole della mancanza e, comunque, della illogi- cità della motivazione in relazione alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. invocata con l'atto di appello.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Entrambe le riferite doglianze, infatti, sono meramente reiterative di temi già posti nell'impugnazione di merito e già affrontati e risolti con adeguata, congrua e non illogica motivazione (che si rinviene alle pp. 1-2 della sentenza impugnata), essendosi spiegato, ferma la natura dallo stupefacente, sia che la cessione per cui è intervenuta condanna si inserisce in un rapporto più vasto intrattenuto dall'im- putato con assuntori abituali, sicchè deve dirsi sufficientemente dimostrata l'effi- cacia drogante della sostanza, sia che i gravi ed abituali precedenti penali dell'im- putato sono stati valutati ostativi al riconoscimento dei presupposti per l'applica- zione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. Poiché con tale motivazione, in realtà, il ricorrente non si confronta, discende la aspecificità della impugnazione.
4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e delta somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.