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Ordinanza — n. 30191/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30191/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30191/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGERI DOMENICO nato a CATANZARO il 08/10/1969 avverso la sentenza del 15/03/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CROTONE ChItze:zatatische=12hadEti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 13228/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Domenico Berlingieri ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo manifesta illogicità della mo- tivazione. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30191/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quelli attinente all'affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso proposto è del tutto generico ed aspecifico. Ci si limita a censurare quello che sarebbe un difetto di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice del patteggiamento senza alcuna enunciazione delle ra- gioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motiva- zione dell'atto impugnato e senza alcuna specifica critica analisi delle argomenta- zioni poste a base della decisione impugnata.

Parole chiave

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caso poco grave risarcimento per atto illecito gravi addebiti penali vittima domicilio di una parte verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quelli attinente all'affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGERI DOMENICO nato a CATANZARO il 08/10/1969 avverso la sentenza del 15/03/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CROTONE ChItze:zatatische=12hadEti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 13228/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Domenico Berlingieri ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo manifesta illogicità della mo- tivazione. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quelli attinente all'affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso proposto è del tutto generico ed aspecifico. Ci si limita a censurare quello che sarebbe un difetto di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice del patteggiamento senza alcuna enunciazione delle ra- gioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motiva- zione dell'atto impugnato e senza alcuna specifica critica analisi delle argomenta- zioni poste a base della decisione impugnata.

Le doglianze proposte, in altri termini, sono ictu ocu/i inammissibili in quanto non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste e alla connessa indica- zione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186/2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 lugl