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Ordinanza — n. 30189/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30189/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30189/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONDACARO FRANCESCO nato a GIOIA TAURO il 05/05/1981 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 13158/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Francesco Fondacaro ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con un secondo motivo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 Dpr. 309/90. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30189/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 13158/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Francesco Fondacaro ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con un secondo motivo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 Dpr. 309/90. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Parole chiave

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responsabilità per i danni ambientali delitto contro l'ambiente colpa del patrocinatore base probatoria allegazioni fattuali non credibili responsabilità penale dei minori

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 36258/2012
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONDACARO FRANCESCO nato a GIOIA TAURO il 05/05/1981 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 13158/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Francesco Fondacaro ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con un secondo motivo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 Dpr. 309/90. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, quanto al primo, afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare, quanto alla sussistenza dell'aggravante, hanno evidenziato come il motivo proposto già in quella sede fosse infondato, in quanto il giudice di primo grado aveva motivato la sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità richiamando l'esito dell'accerta- mento tecnico del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Reggio Calabria, nella cui relazione si legge che il totale del principio attivo della cocaina presente nei reperti era pari a 2.219.737 milligrammi, 'corrispondenti a 14.798 dosi.

Si tratta, dunque, di una quantità di principio attivo - come correttamente si evidenzia in sentenza- ben superiore di oltre 2000 volte il valore-soglia di 750 mg fissato nella tabella allegata al DPR 309/90 e che consente di individuare in 1.500.000 mg (750 mg x 2000) il valore assoluto sopra il quale può configurarsi l'aggravante dell'ingente quantità, alla stregua del criterio individuato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui "l'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 comma 2 D.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2000 volte il valore massimo in milligrammi (valore-soglia) deter- minato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma re- stando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata" (Sez.

Un. n. 36258/2012).N. 13158/2022 R.G.

3. I giudici del gravame del merito, hanno anche dato motivatamente conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando, negativamente per l'odierno ricorrente, il fatto che il comportamento dello stesso non potesse annoverarsi tra gli elementi positivi valorizzabili ai fini della conces- sione delle circostanze attenuanti generiche, essendosi il medesimo limitato ad ammettere fatti che sarebbero stati pacificamente accertati in sede d'indagine at- traverso l'attività di perquisizione con le unità cinofile. E' stato ritenuta, altresì, ostativa alla concessione delle circostanze attenuanti generiche la gravità della condotta derivante dall'accertata sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità e dall'elevato grado di purezza dello stupefacente compreso tra il 70 % ed il 75%, tutte circostanze sintomatiche del collegamento dell'imputato con importanti set- tori del narcotraffico.

Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deci