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Ordinanza — n. 30188/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30188/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30188/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MOUSTAFA SALIM HAMDI nato a NOVARA il 26/03/1993 MOUSTAFA SALIM KARIM nato a NOVARA il 25/03/1998 avverso la sentenza del 17/01/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 13122/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Moustafa Salim Karim e Moustafa Salim Hamdi ricorrono, a mezzo del co- mune difensore, con due separati atti dal contenuto identico, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con cui è stata applicata loro la pena ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo con il primo violazione di legge in relazione al man- cato soddisfacimento dell'onere motivazionale in punto di insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e con un secondo motivo violazione degli art. 240bis e 322 cod. proc. pen. assumendo che il danaro sequestrato (6000 euro) sia frutto dell'attività lavorativa della madre degli imputati. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 240bis cod. pen; Ordinanza — n. 30188/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza impugnata, invece, la somma in questione, con una motiva- zione che appare immune da vizi di legittimità e che comunque non è stata attinta da alcuna considerazione critica da parte del ricorrente è stata confiscata ai sensi dell'art. 85 Dpr. 309/90, inserito dall'art. 6 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concer- nente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno N. 13122/2022 R.G. 2017, n. 103, che, con decorrenza dal 06/04/2018, prevede, infatti, che: "1.

Parole chiave

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nuove allegazioni di fatto promozione dell'accusa penale gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza scemata imputabilità partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
deducendo con il primo violazione di legge in relazione al man- cato soddisfacimento dell'onere motivazionale in punto di insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 240bis cod. pen
Ed invero, sebbene nella rubrica del motivo di impugnazione si faccia riferi- mento all'art. 240bis cod. pen., la contestazione è tutta incentrata sulla legittimità o meno del sequestro e neanche si occupa del tema della confisca.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MOUSTAFA SALIM HAMDI nato a NOVARA il 26/03/1993 MOUSTAFA SALIM KARIM nato a NOVARA il 25/03/1998 avverso la sentenza del 17/01/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 13122/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Moustafa Salim Karim e Moustafa Salim Hamdi ricorrono, a mezzo del co- mune difensore, con due separati atti dal contenuto identico, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con cui è stata applicata loro la pena ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo con il primo violazione di legge in relazione al man- cato soddisfacimento dell'onere motivazionale in punto di insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e con un secondo motivo violazione degli art. 240bis e 322 cod. proc. pen. assumendo che il danaro sequestrato (6000 euro) sia frutto dell'attività lavorativa della madre degli imputati. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Quanto al primo motivo lo stesso è inammissibile in quanto, a decorrere dal 3 agosto 2017, data successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggia- mento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'ille- galità della pena e della misura di sicurezza". Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quelli - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all'affermazione di responsabili- tà, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Quanto al secondo motivo, lo stesso è del tutto generico ed aspecifico e, quindi, ancorchè astrattamente ammissibile (cfr. Sez. Un. n. 21368 del 26/09/2019, Savin Gianina Alina, Rv. 279348), lo è in concreto. Ed invero, sebbene nella rubrica del motivo di impugnazione si faccia riferi- mento all'art. 240bis cod. pen., la contestazione è tutta incentrata sulla legittimità o meno del sequestro e neanche si occupa del tema della confisca. Tuttavia, come aveva ben spiegato il GUP di Novara a pag. 14 della sentenza impugnata il provvedimento di sequestro non era stato impugnato dalla difesa ed era nel frattempo divenuto definitivo.

Con la sentenza impugnata, invece, la somma in questione, con una motiva- zione che appare immune da vizi di legittimità e che comunque non è stata attinta da alcuna considerazione critica da parte del ricorrente è stata confiscata ai sensi dell'art. 85 Dpr. 309/90, inserito dall'art. 6 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concer- nente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno N. 13122/2022 R.G. 2017, n. 103, che, con decorrenza dal 06/04/2018, prevede, infatti, che: "1.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'articolo 240 bis del codice penale". E l'articolo 240bis del codice penale, a sua volta, anch'esso inserito dall'art. 6 del D. Lgs. 1/03/2018, n. 21 con decorrenza dal 6/04/2018 prevede che "è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta per- sona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utiliz- zato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'ob- bligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge". Tra l'altro, il difensore ricorrente propone a questa Corte tutta una documen- tazione che egli stesso documenta di avere proposto al GUP con un'istanza per l'autorizzazione ai propri assistiti ristretti agli arresti domiciliari presentata in data 3/8/2021, quindi evidentemente non scrutinabile in questa sede.

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende. Cos