Ordinanza — n. 30182/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MASSA VITTORIO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 04/08/1991 LANZIERI VALERIA nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 13/10/1985 avverso la sentenza del 27/01/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLItraóRiVid udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 11881/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Vittorio Massa e Valeria Lanzieri ricorrono, a mezzo del comune difensore di fiducia, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata loro appli- cata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30182/2022 — snpen · Corte di Cassazione: A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedi- mento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi- cata in dispositivo.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MASSA VITTORIO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 04/08/1991 LANZIERI VALERIA nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 13/10/1985 avverso la sentenza del 27/01/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLItraóRiVid udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 11881/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Vittorio Massa e Valeria Lanzieri ricorrono, a mezzo del comune difensore di fiducia, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata loro appli- cata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I ricorsi sono palesemente inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato , al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza , all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedi- mento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi- cata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 luglio 2022 Il C si