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Ordinanza — n. 30181/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against plea bargain sentence as inadmissible due to narrow statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30181/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible without formalities. The appellant challenged the agreed sentence, but the law restricts appeals to specific grounds like legal error or lack of consent, excluding arguments about sentencing severity. Since the penalty was not illegal and the agreement was validly ratified, the court rejected the generic complaints and ordered the appellant to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to grounds regarding the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or illegality of the penalty, rendering general complaints on sentencing inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds sentencing severity legal qualification error Corte di Cassazione codice di procedura penale pena concordata mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.
Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art.
Art. 1 comma 62 della legge 23.6.2017 n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n.
Art. 1 comma 51 della legge 23.6.2017 n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella mi- sura indicata in dispositivo.N.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999 dep. 2000, Verdi, Rv. 215467
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUDEBI CHINAZA JOHN nato il 03/05/1992 avverso la sentenza del 07/02/2022 del GIP TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 11639/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Tudebi Chinaza John ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è applicata la pena richiesta ai sen- si degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge e/o vizio motivazione laddove il giudice adito ha ritenuto congrua la pena concordata tra le parti. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicu- rezza".

Le proposte alle doglienze in punto di dosimetria della pena, peraltro assolu- tamente generiche, sono perciò manifestamente inammissibili in quanto, come visto, l'ambito di ricorribilità rispetto a sentenze come quella che ci occupa è ri- stretto ai soli casi di illegalità della pena. E la pena irrogata nel caso in esame non è illegale. Peraltro, sin dagli albori dell'istituto di cui agli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., questa Corte di legittimità ha chiarito che, una volta che l'accordo sia stato ratifi- cato dal giudice, non è più consentito alle parti (anche a quella pubblica) pro- spettare questioni e sollevare censure con riferimento all'entità della pena o alla motivazione sulla stessa che non sia illegale: anche entro tale ambito, invero, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti (Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999 dep. 2000, Verdi, Rv. 215467).

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella mi- sura indicata in dispositivo.N. 11639/2022 R.G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 6 luglio 2022 Il C sigliere es nsore