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Ordinanza — n. 30179/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30179/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30179/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCOLELLA PASQUALE nato a BISCEGLIE il 14/01/1965 avverso la sentenza del 07/03/2022 del GIP TRIBUNALE di TRANId-arsttitispsaitirrra—rti3.. udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 11609/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Pasquale Ciccolella ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge in rela- zione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30179/2022 — snpen · Corte di Cassazione: udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 11609/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Pasquale Ciccolella ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge in rela- zione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza promozione dell'accusa penale inchiesta penale calciatore professionista accusa indagine per abuso di informazioni privilegiate

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
deducendo violazione di legge in rela- zione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCOLELLA PASQUALE nato a BISCEGLIE il 14/01/1965 avverso la sentenza del 07/03/2022 del GIP TRIBUNALE di TRANId-arsttitispsaitirrra—rti3.. udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 11609/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Pasquale Ciccolella ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge in rela- zione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di rícorribilità per cassazione quelli - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all'affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di pro- scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 luglio 2022