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Ordinanza — n. 30173/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentencing for inadmissible grounds under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30173/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by two defendants against their plea bargain sentencing inadmissible. The defendants argued for a full trial based on alleged legal errors and lack of acquittal, but the law now restricts appeals to specific grounds like legal qualification errors. The court rejected these claims because the new statute limits review to obvious legal errors and the defendants failed to meet these strict criteria.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.; Art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentencing are strictly limited to specific grounds such as legal qualification errors, excluding general substantive or procedural violations.

Parole chiave

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plea bargain sentencing inadmissible appeal legal qualification error procedural law reform Cassazione appeal decisione di non sollevare obiezioni legittimazione a contestare licenza legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art.
Art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.
E, in ogni caso, che a seguito dell'introduzione dell'art. 448 comma 2 bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
309/90; - Salhaoui Mohamed violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di prosciogli- mento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
309/90; - Salhaoui Mohamed violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di prosciogli- mento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, ord. n. 2721 del 8/1/2018, Boua roua
Sez. 6 ord. 3108 dell'8.1.2018, Antoci
Sez 1 n. 15553 del 20/03/2018
l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammis- sibilità della denuncia di errori valutativi, in diritto, che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez 1 n. 15553 del 20/03/2018 Rv 272619);
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.
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Ordinanza — n. 39314/2025 — snpen
Italian Court dismisses appeal against plea bargain for omitted quantity aggravating circumstance due to procedural limits.
Ordinanza — n. 24499/2024 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible because substantive grounds are no longer admissible after August 2017. The court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The court ruled that substantive grounds are no longer admissible for appeals against plea-bargain sentences after August 2017. The appeal was rejected because the appellant raised substantive grounds regarding the conviction and lack of acquittal, which are no longer admissible under the new procedural law. The court applied the rule that only specific grounds remain admissible for such appeals post-2017. The decision upheld the lower court's judgment by declaring the appeal inadmissible and imposing costs on the appellant. The court emphasized the strict temporal limits introduced by the 2017 reform for plea-bargain appeals. The appellant's arguments on evidence and conviction were explicitly excluded from consideration. The court ordered the payment of procedural costs and a fine to the penalty fund. The ruling clarifies the narrow scope of admissible grounds for post-2017 plea-bargain appeals.
Sentenza — n. 12605/2024 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to cite only admissible grounds under new procedural law.
Ordinanza — n. 34760/2021 — snciv
Italian Court of Cassation allows retrial for agrarian retright claim due to new essential evidence of ownership.
Ordinanza — n. 23258/2024 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was personally filed by the appellant without a qualified defense lawyer.

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Testo completo

uente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HAMDAOUI AYOUB nato il 23/10/2000 SALHAOUI MOHAMED nato il 16/08/1998 avverso la sentenza del 08/02/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCOtI5te-avvi-se-a~: udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 11050/2022 RAG. Motivi della decisione 1. Hamdaoui Ayoub e Salhaoui Mohamed ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata loro appli- cata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo: - Hamdaoui Ayoub violazione di legge e vizio motivazionale in punto di re- sponsabilità e di mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90; - Salhaoui Mohamed violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di prosciogli- mento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza , all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

3. Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello -come avvenuto nel caso che ci occupa nell'interesse di Salhaoui Mohamed - atti- nente alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Ancora, va rilevato che al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto operata nell'interesse di Hamdaoui Ayoub risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti, non risultando in alcun modo evidenziati gli ele- menti di fatto, giustificativi di un diverso inquadramento giuridico del fatto, nep- pure indicato, o sostanzianti l'erronea qualificazione giuridica attribuita al fatto e ritenuta in sentenza.

Peraltro, il giudice del patteggiamento non si è limitato, come pure avrebbe potuto, a dare conto di avere ritenuto corretta la qualificazione giuridica del reato, ma ha dato motivatamente conto di avere ritenuto che le circostanze o modalità dell'azione connotassero il fatto in termini non compatibili con la "lieve entità", in N. 11050/2022 R.G. quanto gli imputati si sono resi protagonisti di innumerevoli cessioni di sostanza stupefacente in aree boscose, scelte per rendere più difficoltosi gli eventuali con- trolli, e lo spaccio ha riguardato varie tipologie di sostanze stupefacenti; e per di più lo spaccio si è protratto per un significativo periodo di tempo in un ampio territorio nei confronti di un'ampia platea di consumatori al minuto con considere- voli scorte, tali da soddisfare congiuntamente le richieste provenienti da un nu- mero significativo di clienti;

Condivisibilmente, questa Corte di legittimità ha affermato -e va qui ribadito- che l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto, meramente enunciata, scherma la richiesta di una sentenza di proscioglimento, parimenti immotivata, che, in sostanza, elude ì limiti normativi (Sez. 6, ord. n. 2721 del 8/1/2018, Boua- roua, Rv. 272026). E, in ogni caso, che a seguito dell'introduzione dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione, del fatto contenuto in una sentenza di patteggiamento è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, pale- semente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, dovendo in par- ticolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo del ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (così sez. 6 ord. 3108 dell'8.1.2018, Antoci, Rv 272252); e, del pari, è stato affermato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen. l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammis- sibilità della denuncia di errori valutativi, in diritto, che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez 1 n. 15553 del 20/03/2018 Rv 272619);

4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Ro