Italian Supreme Court dismisses appeal claiming excessive sentence due to lack of specific sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Latfal Fall inadmissible, ruling the lower court's sentencing reasoning was logical and legally sound. The appellant argued the penalty was excessive and failed to address appeal grounds, but the court noted the defendant had four prior convictions and confessed to most charges while lying about the frequency of his drug trade. The court held that detailed sentencing justification is only required when the penalty significantly exceeds the statutory median, which was not the case here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court of first instance enjoys discretionary power in sentencing, requiring specific detailed reasoning only when the imposed penalty is significantly higher than the median statutory range.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATFAL FALL nato il 01/02/1990 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 10690/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Latfal Fall ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo viola- zione di legge e vizio motivazionale in ordine alla dosimetria della pena, ritenendo che quella irrogata, sia eccessiva e non abbia adeguatamente tenuto conto dei motivi di appello sul punto. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impu- gnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto di avere valutato che l'imputato è tutt'altro che incensurato, risultando in realtà a suo carico ben quattro precedenti specifici, e che il comportamento processuale dell'imputato, a ben vedere, è consistito nell'ammettere ciò che era già conclamato (la cessione era stata vista dagli operanti e riferita dall'acquirente, mentre il resto della droga l'imputato la deteneva nel proprio intestino) e nel mentire sul resto, perché egli ha descritto come saltuaria un'attività criminosa che invece le fonti agli atti descri- vono come regolare e costante.
L'età non più giovanissima e le condizioni di vita non meglio descritte - si legge ancora in sentenza- appaiono ampiamente bilan- ciate dai precedenti penali menzionati e dal fatto che si tratti del commercio di due tipi distinti di sostanza stupefacente nonché della detenzione di un significativo numero di dosi - indice ulteriore della dedizione sistematica di Latfal alla vendita al minuto di droga, dovendosi presumere che uno spacciatore porti con sé solo le dosi che spera di vendere di lì a poco. L'obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283;
Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell'8/5/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596). N. 10690/2022 R.G. E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in rela- zione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capa- cità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiega- zione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243).
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 6 luglio 2022 Il