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Ordinanza — n. 30171/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30171/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30171/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LOFARO MARIO nato a REGGIO CALABRIA il 26/10/1967 SALMINI ANTONIO nato a NAPOLI il 13/08/1990 DE CARMINE CIRO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 05/12/1988 DE FILIPPO NICOLA nato a MUGNANO DI NAPOLI il 30/04/1991 TEDONE LUCA nato a ROMA il 17/06/1987 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAderte-~~~ udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 10542/2022 R.G. Motivi della decisione 1. I sottoindicati imputati ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo: - Lofaro Mario: violazione di legge in relazione all'omessa verifica da parte della Corte territoriale circa il corretto procedimento di formazione della volontà dell'imputato in quanto la procura speciale era stata rilasciata al difensore conte- stualmente ad una prima versione del concordato in appello che è stata successi- vamente modificata dal difensore in assenza dell'imputato. - Salmini Antonio: violazione di legge in relazione alla corretta qualificazione giuridica dei fatti, essendo insussistente il reato di cui all'art. 73 Dpr. 309/90, nonché insufficienza ed illogicità della motivazione in punto di affermazione di re- sponsabilità per tutti i reati contestati, insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 Dpr. 309/90 e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generi- che; - De Carmine Ciro: violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessivo aumento operato per la continuazione; - De Filippo Nicola: violazione di legge in relazione all'art. 73 co. 4 Dpr. 309/90, all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80 co. 2 Dpr. 309/90, all'er- ronea qualificazione giuridica del fatto e, quanto ai reati contestati ai capi b), c), d) ed e), mancata verifica della possibilità di pronunciare sentenza ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. - Tedone Luca:

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art. 129 cod. proc. pen, art. 599 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30171/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Tali principi, peraltro, erano stati già affermati anche per la previgente richie- sta avanzata a norma dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004, calabrese ed altri, Rv. 231109; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo e altro, Rv. 238686; Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, Caldarelli, Rv. 240146; Sez. 6, n. 40573 del 30/9/2008, Gallo ed altro, Rv. 241486; Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, Anaclerio ed altri, Rv. 243546; Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B. ed altri, Rv. 245144).

Parole chiave

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prova del dolo altri capi d'accusa permesso di promuovere un procedimento penale azione penale elemento soggettivo dubbio circa il carattere di infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Violazione di legge e vizio motivazionale laddove mancano nella motivazione della sentenza impugnata tutti quegli elementi atti a confermare l'accusa, quanto meno sotto il profilo della verifica della sussistenza delle condi- zioni per pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
Quanto al vizio processuale che denuncia il difensore di Lofaro Mario, il ricorso è astrattamente ammissibile in quanto è tale il ricorso in cassazione av- verso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LOFARO MARIO nato a REGGIO CALABRIA il 26/10/1967 SALMINI ANTONIO nato a NAPOLI il 13/08/1990 DE CARMINE CIRO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 05/12/1988 DE FILIPPO NICOLA nato a MUGNANO DI NAPOLI il 30/04/1991 TEDONE LUCA nato a ROMA il 17/06/1987 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAderte-~~~ udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 10542/2022 R.G. Motivi della decisione 1. I sottoindicati imputati ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo: - Lofaro Mario: violazione di legge in relazione all'omessa verifica da parte della Corte territoriale circa il corretto procedimento di formazione della volontà dell'imputato in quanto la procura speciale era stata rilasciata al difensore conte- stualmente ad una prima versione del concordato in appello che è stata successi- vamente modificata dal difensore in assenza dell'imputato. - Salmini Antonio: violazione di legge in relazione alla corretta qualificazione giuridica dei fatti, essendo insussistente il reato di cui all'art. 73 Dpr. 309/90, nonché insufficienza ed illogicità della motivazione in punto di affermazione di re- sponsabilità per tutti i reati contestati, insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 Dpr. 309/90 e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generi- che; - De Carmine Ciro: violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessivo aumento operato per la continuazione; - De Filippo Nicola: violazione di legge in relazione all'art. 73 co. 4 Dpr. 309/90, all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80 co. 2 Dpr. 309/90, all'er- ronea qualificazione giuridica del fatto e, quanto ai reati contestati ai capi b), c), d) ed e), mancata verifica della possibilità di pronunciare sentenza ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. - Tedone Luca:

Violazione di legge e vizio motivazionale laddove mancano nella motivazione della sentenza impugnata tutti quegli elementi atti a confermare l'accusa, quanto meno sotto il profilo della verifica della sussistenza delle condi- zioni per pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Tutti chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. I ricorsi sono palesemente inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

Sul punto va peraltro ricordato che, condivisibilmente, dì recente questa Corte di legittimità ha ritenuto essere manifestamente infondata la questione di legitti- mità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod proc. pen., poiché è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme defini- torie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde N. 10542/2022 R.G. prospettazione delle parti e perché avverso la decisione di inammissibilità è co- munque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen (Sez. 2, n. 40139 del 21/6/2018, Cantarelta ed altro, Rv. 273920).

3. Quanto al vizio processuale che denuncia il difensore di Lofaro Mario, il ricorso è astrattamente ammissibile in quanto è tale il ricorso in cassazione av- verso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).

La doglianza, tuttavia, è manifestamente infondata in quanto il difensore era munito di procura speciale rilasciatagli in data 2/11/2021 (in atti) che lo abili- tava ad operare sia l'iniziale richiesta che quella successivamente modificata, senza alcuna necessità che il giudicante dovesse sul punto sentire il suo rappre- sentato (nella procura speciale si legge testualmente che il sopraindicato difensore è delegato "...a richiedere un concordato in appello (ex art. 599bis cpp) conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge compresa quelal di rinunciare parzial- mente ai motivi di impugnazione".

L'eventuale non approvazione dell'agire del difensore e procuratore speciale è elemento che non attiene alla validità della richiesta, ma semmai ai rapporti tra l'avvocato ed il proprio assistito.

4. Tutti gli altri motivi sono in radice inammissibili. L'impugnazione che ci occupa risulta, infatti, proposta contro una sentenza pronunciata ex art. 599bis cod. proc. pen. con cui il giudice di appello, nell'appli- care la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti. E, come questa Corte di legittimità ha precisato, la procedura della definizione concordata della pena, dal 3/8/2017 prevista nuovamente dalla norma citata, ma già prevista fino al 2008 dall'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen. presuppone che l'impu- tato, nel concordare con il pubblico ministero la misura della pena, rinunzi conte- stualmente a tutti gli altri eventuali motivi di appello sulle questioni di merito, ad eccezione di quello relativo alla pena, "patteggiata" fra le parti e conformemente applicata dal giudice di appello (cfr.

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102) Sicché deve intendersi preclusa la riproposizione e il riesame, in sede di legit- timità, come avvenuto nel caso che ci occupa, di ogni questione relativa ai motivi N. 10542/2022 R.G. oggetto della rinuncia, quali quelli sulla responsabilità, sulla sussistenza di aggra- vanti o attenuanti. Come affermato in altra pronuncia di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci oc- cupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

Costituisce, pertanto, ius receptum che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato prosciogli- mento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolu- tivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (così Sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018 Hoxha e altro Rv. 273755 che, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la man- canza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990).

Tali principi, peraltro, erano stati già affermati anche per la previgente richie- sta avanzata a norma dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004, calabrese ed altri, Rv. 231109; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo e altro, Rv. 238686; Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, Caldarelli, Rv. 240146; Sez. 6, n. 40573 del 30/9/2008, Gallo ed altro, Rv. 241486; Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, Anaclerio ed altri, Rv. 243546; Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B. ed altri, Rv. 245144).

5. In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inoltre inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una N. 10542/2022 R.G. volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente mo- dificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (cfr. Sez. 5, n. 7333 dei 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234 in un caso riguardante gli au- menti di pena a titolo di continuazione).

Ciò perché il negozio processuale libera- mente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena con- cordata (cfr. Sez. 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504). Questa Corte di legittimità ha chiarito di recente — e va qui ribadito- che, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'in- sussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, o su altre questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in fun- zione dell'accordo sulla pena in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, Bouachra, Rv. 274522;

Sez. 5, n. 15505 del 19/3/2018, Bresciani ed altro, Rv. 272853; Sez. 3, Ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Oxha ed altro, Rv. 273755; Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Riccardi, Rv. 273194). Nella concreta fattispecie la pena è stata applicata nella misura richiesta e non è illegale. Restava, pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo.

6. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiente della colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del prov- vedimento impugnato, alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella mi- sura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattr