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Ordinanza — n. 30170/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30170/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30170/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICONI MAURIZIO nato a ROMA il 07/07/1979 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 10480/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Maurizio Miconi ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione alla mancata qualificazione della condotta posta in essere dall'imputato quale favoreggiamento personale, al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR e al mancato giudizio di prevalenza delle pur concesse circostanze attenuanti ge- neriche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 378 cod. pen; Ordinanza — n. 30170/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Altrettanto motivatamente è stato disatteso l'altro motivo di impugnazione relativo alla richiesta di bilanciare le già concesse attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata contestata e ritenuta, avendo i giudici di appello ritenuto che la gravità della condotta tenuta e la negativa personalità del soggetto, che versa appunto in stato di recidiva quali- ficata, non consentissero un più favorevole bilanciamento delle già concesse atte- nuanti generiche; d'altro canto non essendo consentito apprezzare sul conto dell'odierno ricorrente comportamenti specifici, positivamente valutabili, idonei a riconoscere l'attenuante riconosciuta con il bilanciamento più favorevole richiesto dalla sua difesa.

Parole chiave

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principio della lex mitior domanda d'asilo di rom impugnabilità della decisione di rinvio diritto di ottenere una decisione incapacità di discernimento diritto romano

Disposizioni normative citate

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art. 378 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICONI MAURIZIO nato a ROMA il 07/07/1979 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 10480/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Maurizio Miconi ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione alla mancata qualificazione della condotta posta in essere dall'imputato quale favoreggiamento personale, al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR e al mancato giudizio di prevalenza delle pur concesse circostanze attenuanti ge- neriche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive e, comunque, sono manifestamente infondati, in quanto si deducono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, con- forme all'esauriente disamina dei dati probatori e si prospettano enunciati erme- neutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurispru- denza di legittimità.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare sussiste il con- corso nel reato contestato da parte di Miconi Maurizio e la condotta non può deru- bricarsi in una azione di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 cod. pen. im quanto l'odierno ricorrente ha tenuto una condotta chiaramente attiva e parteci- pativa assolvendo ad una funzione rilevante nell'economia della complessa azione delittuosa, quale soggetto deputato al controllo del territorio e deputato a dare segnali di allarme in caso di arrivo delle forze di polizia come in effetti si è verificato e è stato accertato.

Sussiste quindi il concorso di persona nel reato per aver co- munque agevolato la condotta di detenzione illecita e cessione di sostanza stupe- facente posta in essere materialmente dal soggetto incaricato del contatto con gli acquirenti. La Corte territoriale ha anche motivatamente ritenuto che dovesse essere ri- gettata anche la censura avente ad oggetto la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, co. 5, D.P.R. 309/1990 non soltanto in ragione del numero di dosi ricavabili dalla sostanza stupefacente detenuta dal prevenuto N. 10480/2022 R.G. (non di poco momento, trattandosi complessivamente di ben 177 dosi singole me- die di cocaina), ma anche gli altri elementi fattuali sopra rammentati: organizza- zione e ripartizione dei ruoli tra gli imputati, attività di spaccio di giorno e sulla pubblica via, predisposizione delle dosi confezionate nel medesimo quantitativo e principio attivo, elevata purezza della sostanza stupefacente del tipo cocaina pari al 86,7%.

Altrettanto motivatamente è stato disatteso l'altro motivo di impugnazione relativo alla richiesta di bilanciare le già concesse attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata contestata e ritenuta, avendo i giudici di appello ritenuto che la gravità della condotta tenuta e la negativa personalità del soggetto, che versa appunto in stato di recidiva quali- ficata, non consentissero un più favorevole bilanciamento delle già concesse atte- nuanti generiche; d'altro canto non essendo consentito apprezzare sul conto dell'odierno ricorrente comportamenti specifici, positivamente valutabili, idonei a riconoscere l'attenuante riconosciuta con il bilanciamento più favorevole richiesto dalla sua difesa.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Co