Ordinanza — n. 30153/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUTTAFUOCO FABIO ANTONIO nato a VIBO VALENTIA il 19/04/1989 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 7111/2022 RG. Motivi della decisione 1. Fabio Antonio Buttafuoco ricorreva, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza in epigrafe, deducendo omessa motivazione o comunque violazione di legge in relazione alla dosimetria della pena ed al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Chiedeva, perciò, annullarsi la sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30153/2022 — snpen · Corte di Cassazione: A seguito dell'intervenuta formale rinuncia va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUTTAFUOCO FABIO ANTONIO nato a VIBO VALENTIA il 19/04/1989 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 7111/2022 RG. Motivi della decisione 1. Fabio Antonio Buttafuoco ricorreva, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza in epigrafe, deducendo omessa motivazione o comunque violazione di legge in relazione alla dosimetria della pena ed al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Chiedeva, perciò, annullarsi la sentenza impugnata.
2. In data 31/5/2022, tuttavia, il difensore ricorrente faceva pervenire a que- sta Corte dichiarazione di rinuncia all'impugnazione anche a firma del proprio as- sistito.
3. A seguito dell'intervenuta formale rinuncia va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 lett.
d) cod. proc. pen..
4. Non essendo specificati i motivi delle rinuncia e pertanto non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 luglio 2022 Il C As