Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30147/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as complaint lacks specificity regarding improper robbery liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30147/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Luigi Calise's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Calise challenged the lower court's finding of liability for improper robbery, arguing the violence did not interrupt the unitary action. The court rejected this, ruling the complaint was merely a repetitive restatement of arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial judge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal complaint is inadmissible if it lacks specific grounds and merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
improper robbery liability inadmissible appeal lack of specificity repetitive arguments unitary criminal action court costs award Cassazione Roma reato istantaneo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALISE LUIGI, nato a Napoli il 19/06/1998 avverso la sentenza del 17/12/2021 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 17/12/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 06/07/2020, nei confronti di Luigi Calise in relazione ai reati di cui agli artt. 628, primo e secondo comma, cod. pen., 337 e 61, n. 2), cod. pen., e 582 e 585 cod. pen, in relazione all'art. 576 commi 1 e 2, 61 n. 2, 337, 582, 585 in relazione agli artt. 576, n. 1), e 61, n. 2), cod. pen. Ritenuto che l'unica doglianza proposta, con cui si contesta la violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina impropria, è priva di specificità perché meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in proposito, le pag. 3 e 4 della sentenza impugnata sull'arco temporale tra la sottrazione e l'uso della violenza ritenuto tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta a impedire al derubato di tornare in possesso del bene sottrattogli e di assicurare al Calise l'impunità).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso