Ordinanza — n. 30145/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAFIDINE TAONFIKE, nato in Marocco il 19/02/1989 avverso la sentenza del 25/10/2021 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. E IN DIRITTO La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 25/10/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Lucca, in data 20/01/2021, nei confronti di Taonfike Safidine, di condanna per i reati di cui all'art. 628, primo e terzo comma, n. 1), cod. pen., agli artt. 582 e 585, secondo comma, n. 1), cod. pen., e all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza di legge e il vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli nonché alla ritenuta attendibilità della persona offesa, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito in maniera conforme ai criteri dettati da questa Corte, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - alla quale non si applicano le regole di cui all'art. 192, terzo comma, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30145/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAFIDINE TAONFIKE, nato in Marocco il 19/02/1989 avverso la sentenza del 25/10/2021 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 25/10/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Lucca, in data 20/01/2021, nei confronti di Taonfike Safidine, di condanna per i reati di cui all'art. 628, primo e terzo comma, n. 1), cod. pen., agli artt. 582 e 585, secondo comma, n. 1), cod. pen., e all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza di legge e il vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli nonché alla ritenuta attendibilità della persona offesa, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito in maniera conforme ai criteri dettati da questa Corte, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - alla quale non si applicano le regole di cui all'art. 192, terzo comma, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01).
E tale verifica risulta puntualmente effettuata alle pag. 8 e 9 del provvedimento impugnato, dove viene smentita la ricostruzione difensiva alla luce delle dichiarazioni, peraltro, non solo della persona offesa Simone Boscolo ma anche del testimone oculare Leonardo Conti. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è altresì reiterativo di argomenti già discussi e puntualmente confutati dal giudice di merito (si veda, in proposito, la pag. 8 della sentenza impugnata sull'infondatezza della richiesta di nuova audizione dei testimoni, stante la completezza delle dichiarazioni già acquisite e l'inutilità della reiterazione di identiche prove orali).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende