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Ordinanza — n. 30139/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30139/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30139/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RECUPERO GABRIELE nato a SESTO SAN GIOVANNI il 20/06/1990 FRASSICA NATALE ALESSANDRO nato a MILANO il 01/05/1976 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30139/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali tentata rapina recupero dei costi motivazione inadeguata delle censure costituzionali ripetizione dell'indebito ricettazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RECUPERO GABRIELE nato a SESTO SAN GIOVANNI il 20/06/1990 FRASSICA NATALE ALESSANDRO nato a MILANO il 01/05/1976 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 10 febbraio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza in data 21 giugno 2021, nei confronti di Natale Alessandro Frassica e Gabriele Recupero, in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen. Rilevato che entrambi i ricorsi unitamente alla memoria difensiva nell'interesse di Gabriele Recupero in data 08/06/2022, che contestano una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, con riferimento alla qualificazione del fatto in termini di rapina consumata e non tentata, risultano privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata), con argomentazioni logiche e conformi alla pacifica giurisprudenza di questa Corte, peraltro richiamata dal secondo giudice; il che rende manifestamente infondate le deduzioni difensive;

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidet