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Ordinanza — n. 30136/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30136/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30136/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NGOM SERIGNE BAMBA nato il 12/04/1967 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; • E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 20/10/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 15/09/2020, nei confronti di Ngom Serigne Bamba in relazione ai reati di cui agli artt. 474, 648, comma secondo, 61 n. 2 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla valutazione della prova, è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità opportunamente richiamato dalla Corte territoriale (cfr., Sez. 3, n. 40774 del 06/06/2019, Rigano, Rv. 277164);

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30136/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge in relazione alla ritenuta inammissibilità della richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è del tutto generico. Difatti, fermo restando che il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta, ancorché proposta in sede di conclusioni scritte - stante il principio a mente dal quale la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello, potendo la stessa farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

Parole chiave

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sufficienza della testimonianza difetto di motivazione dichiarazioni inverosimili responsabilità personale diritto di non autoincriminarsi violazione dei diritti della personalità

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge in relazione alla ritenuta inammissibilità della richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è del tutto generico.
art. 129 cod. proc. pen
può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello, potendo la stessa farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NGOM SERIGNE BAMBA nato il 12/04/1967 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; •

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 20/10/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 15/09/2020, nei confronti di Ngom Serigne Bamba in relazione ai reati di cui agli artt. 474, 648, comma secondo, 61 n. 2 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla valutazione della prova, è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità opportunamente richiamato dalla Corte territoriale (cfr., Sez. 3, n. 40774 del 06/06/2019, Rigano, Rv. 277164);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge in relazione alla ritenuta inammissibilità della richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è del tutto generico. Difatti, fermo restando che il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta, ancorché proposta in sede di conclusioni scritte - stante il principio a mente dal quale la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello, potendo la stessa farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266589) - nel caso in esame, la doglianza relativa al mancato esercizio, da parte del giudice dell'appello, di un potere di verifica che andava fatto di ufficio, comporta che sia questa Corte a dover verificare sussistenza della menzionata causa di non punibilità. Ed il ricorso proposto si presenta del tutto generico, non avendo la difesa indicato o allegato nulla in ordine alla non abitualità del comportamento tenuto dell'imputato, il che preclude la possibilità di rilevare d'ufficio qualsivoglia causa di non punibilità, essendo stato chiarito che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste valenza prioritaria rispetto alla disciplina dell'inammissibilità secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr.

Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707); Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am