Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30135/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30135/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30135/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUO DONGWEI nato il 05/12/1978 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 13/10/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 12/03/2021, nei confronti di Zuo Dongwei in relazione ai reati di cui agli artt. 474, 648, secondo comma, cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento agli artt. 191 e 194 cod. proc. pen., per aver espresso i testi escussi un giudizio inattendibile sulla falsificazione, avendo gli stessi esaminato non i prodotti ma solo delle riproduzioni fotografiche, è aspecifico e manifestamente infondato alla luce della valutazione operata dalla Corte territoriale che, dopo aver riconosciuto che, ai fini della configurabilità del areato è sufficiente la mera attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione, ha affermato che, nella fattispecie, era apparsa de visu la non autenticità del marchio, a cui si accompagnava il mancato confezionamento della merce detenuta, il mancato possesso da parte della detentrice della documentazione attestante l'acquisto dalla casa produttrice nonché l'assenza di prova circa l'avvenuto rilascio a favore dell'imputata dell'autorizzazione alla vendita da parte della società titolare del marchio;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 712 cod. pen; Ordinanza — n. 30135/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il quinto motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della sospensione condizionale della pena, risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha spiegato le ragioni del proprio decisum, con riferimento all'esistenza in capo all'imputata di plurimi e specifici precedenti penali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
contraffazione di merci procedimento per falsità perseguimento penale per truffa frode fiscale in materia doganale fatture fittizie prove fabbricate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 712 cod. pen
Ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato di ricettazione e alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 712 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUO DONGWEI nato il 05/12/1978 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 13/10/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 12/03/2021, nei confronti di Zuo Dongwei in relazione ai reati di cui agli artt. 474, 648, secondo comma, cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento agli artt. 191 e 194 cod. proc. pen., per aver espresso i testi escussi un giudizio inattendibile sulla falsificazione, avendo gli stessi esaminato non i prodotti ma solo delle riproduzioni fotografiche, è aspecifico e manifestamente infondato alla luce della valutazione operata dalla Corte territoriale che, dopo aver riconosciuto che, ai fini della configurabilità del areato è sufficiente la mera attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione, ha affermato che, nella fattispecie, era apparsa de visu la non autenticità del marchio, a cui si accompagnava il mancato confezionamento della merce detenuta, il mancato possesso da parte della detentrice della documentazione attestante l'acquisto dalla casa produttrice nonché l'assenza di prova circa l'avvenuto rilascio a favore dell'imputata dell'autorizzazione alla vendita da parte della società titolare del marchio;

Ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato di ricettazione e alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen., sono aspecifici e manifestamente infondati alla luce delle argomentazioni addotte dalla Corte territoriale con le quali la ricorrente non si confronta; Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riduzione della pena irrogata non è scrutinabile per tardività di proposizione, non risultando essere stata richiesta in sede di gravame di appello;

Ritenuto che il quinto motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della sospensione condizionale della pena, risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha spiegato le ragioni del proprio decisum, con riferimento all'esistenza in capo all'imputata di plurimi e specifici precedenti penali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del