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Ordinanza — n. 30133/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30133/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30133/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC PATRIK nato a ROMA il 26/01/1991 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 5/10/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova, in data 21/01/2020, nei confronti di Patrick Jovanovic, in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, inerente al vizio motivazionale per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 2, ove la Corte territoriale si riferisce sia alla gravità del reato che alla capacità a delinquere del reo);

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30133/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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truffa in materia di credito reato economico contraffazione di merci abbandono del procedimento per truffa traffico dei pagamenti pratiche commerciali ingannevoli

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 5/10/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova, in data 21/01/2020, nei confronti di Patrick Jovanovic, in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC PATRIK nato a ROMA il 26/01/1991 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 5/10/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova, in data 21/01/2020, nei confronti di Patrick Jovanovic, in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, inerente al vizio motivazionale per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 2, ove la Corte territoriale si riferisce sia alla gravità del reato che alla capacità a delinquere del reo);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 Il Consigliere Estensore i Il Presidente