Ordinanza — n. 30131/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMA GIOVANNI nato a GENOVA il 06/04/1974 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; E IN DIRITTO La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 10/02/2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova, in data 20/05/2021, nei confronti di Giovanni Palma in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che in materia di ricettazione di carte di credito ne sottolinea il valore strumentale, per cui il danno patrimoniale non può ritenersi modesto (cfr. Sez. 4, n. 24648 del 03/03/2015, Bortoletto, Rv. 263724); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 30131/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che in materia di ricettazione di carte di credito ne sottolinea il valore strumentale, per cui il danno patrimoniale non può ritenersi modesto (cfr. Sez. 4, n. 24648 del 03/03/2015, Bortoletto, Rv. 263724); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMA GIOVANNI nato a GENOVA il 06/04/1974 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 10/02/2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova, in data 20/05/2021, nei confronti di Giovanni Palma in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che in materia di ricettazione di carte di credito ne sottolinea il valore strumentale, per cui il danno patrimoniale non può ritenersi modesto (cfr. Sez. 4, n. 24648 del 03/03/2015, Bortoletto, Rv. 263724); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente