Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30131/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30131/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30131/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMA GIOVANNI nato a GENOVA il 06/04/1974 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; E IN DIRITTO La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 10/02/2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova, in data 20/05/2021, nei confronti di Giovanni Palma in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che in materia di ricettazione di carte di credito ne sottolinea il valore strumentale, per cui il danno patrimoniale non può ritenersi modesto (cfr. Sez. 4, n. 24648 del 03/03/2015, Bortoletto, Rv. 263724); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 30131/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che in materia di ricettazione di carte di credito ne sottolinea il valore strumentale, per cui il danno patrimoniale non può ritenersi modesto (cfr. Sez. 4, n. 24648 del 03/03/2015, Bortoletto, Rv. 263724); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
abuso di carte-chèques offesa al credito carta assegni danno ai creditori falsificazione di valori di bollo ufficiali intervento nel titolo di credito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 648 cod. pen
E IN DIRITTO La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 10/02/2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova, in data 20/05/2021, nei confronti di Giovanni Palma in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMA GIOVANNI nato a GENOVA il 06/04/1974 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 10/02/2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova, in data 20/05/2021, nei confronti di Giovanni Palma in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che in materia di ricettazione di carte di credito ne sottolinea il valore strumentale, per cui il danno patrimoniale non può ritenersi modesto (cfr. Sez. 4, n. 24648 del 03/03/2015, Bortoletto, Rv. 263724); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente