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Ordinanza — n. 30130/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30130/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30130/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLESCA ALEXANDRU nato il 30/07/1986 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; v 7 E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 25 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 8 marzo 2021, nei confronti di Plesca Alexandru, in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. Rilevato che l'intero ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, sulla base dell'asserita non corretta valutazione delle risultanze probatorie, si fonda su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto;

Regesto Legislator

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art. 628 cod. pen; Ordinanza — n. 30130/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, altresì, che le doglianze dedotte risultano del tutto generiche; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Rilevato che, nel caso di specie, il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta prove inattendibili paper trail documenti bancari prova di pagamento abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 628 cod. pen
E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 25 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 8 marzo 2021, nei confronti di Plesca Alexandru, in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLESCA ALEXANDRU nato il 30/07/1986 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; v 7

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 25 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 8 marzo 2021, nei confronti di Plesca Alexandru, in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. Rilevato che l'intero ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, sulla base dell'asserita non corretta valutazione delle risultanze probatorie, si fonda su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato, altresì, che le doglianze dedotte risultano del tutto generiche; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Rilevato che, nel caso di specie, il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i