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Ordinanza — n. 30129/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30129/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30129/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCILONGO GABRIELE nato a TERMOLI il 29/01/1970 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; E IN DIRITTO La Corte di appello di Campobasso, con sentenza emessa in data 20/01/2022, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Larino in data 15/04/2021, nei confronti di Gabriele Mascilongo in relazione al reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2 cod. pen. e 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si contesta genericamente un asserito vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità penale del Mascilongo - è manifestamente infondato poiché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30129/2022 — snpen · Corte di Cassazione: e p. dagli artt. 61 n. 2 cod. pen. e 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si contesta genericamente un asserito vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità penale del Mascilongo - è manifestamente infondato poiché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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fatture impagate contraffazione di merci colpa del patrocinatore eccezione di buona fede pratiche commerciali ingannevoli prova di pagamento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCILONGO GABRIELE nato a TERMOLI il 29/01/1970 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Campobasso, con sentenza emessa in data 20/01/2022, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Larino in data 15/04/2021, nei confronti di Gabriele Mascilongo in relazione al reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2 cod. pen. e 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si contesta genericamente un asserito vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità penale del Mascilongo - è manifestamente infondato poiché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia, logicamente corretta e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si vedano, in particolare, pag. 3 e ss. della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Osservato pure che la Corte territoriale - con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice - valorizzando i riscontri emersi durante l'istruttoria dibattimentale, come le dichiarazioni testimoniali (avvalorate da raffronti oggettivi), le parziali ammissioni di addebito del ricorrente e la carenza di una plausibile e valida spiegazione da parte dello stesso circa la provenienza furtiva dell'assegno - ha dato conto delle ragioni per cui è stata ritenuta indiscutibilmente provata la penale responsabilità del prevenuto, suffragata da un quadro assistito da indubbia valenza probatoria che non ammette altra verosimile spiegazione, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 7.• 11.1 Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 / P-. --I c•-eg .... --t