Ordinanza — n. 30128/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA MAURIZIO nato a TREMESTIERI ETNEO il 08/06/1971 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza del 01/10/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Viterbo, in data 9/07/2018, nei confronti di Maurizio Arena, in relazione al reato di cui agli artt. 56 - 628, commi primo e secondo, cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 189 e 190 cod. proc. pen., è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, primo comma, lettera d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4), non indica nessun elemento alla base della censura formulata; e che è anche manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 3, n. 9099 del 26/04/1999, Falco, Rv. 214312;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 628 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30128/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 56 - 628, commi primo e secondo, cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 189 e 190 cod. proc. pen., è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, primo comma, lettera d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4), non indica nessun elemento alla base della censura formulata; e che è anche manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 3, n. 9099 del 26/04/1999, Falco, Rv. 214312;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA MAURIZIO nato a TREMESTIERI ETNEO il 08/06/1971 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza del 01/10/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Viterbo, in data 9/07/2018, nei confronti di Maurizio Arena, in relazione al reato di cui agli artt. 56 - 628, commi primo e secondo, cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 189 e 190 cod. proc. pen., è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, primo comma, lettera d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4), non indica nessun elemento alla base della censura formulata; e che è anche manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 3, n. 9099 del 26/04/1999, Falco, Rv. 214312;
Sez. 2, n. 3635 del 10/01/2006, Raucci, Rv. 233338 e Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437); Considerato che anche gli altri motivi, inerenti alla violazione di legge ed al vizio di motivazione in relazione all'art. 628 cod. pen., sono inammissibili in quanto, non essendo indicate le ragioni giuridiche e gli elementi di fatto posti a sostegno delle lagnanze, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 Il Consigliere Estensore Il fresi