Ordinanza — n. 30127/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STAZI VITTORIO nato a CAMPOBASSO il 04/05/1995 PASQUALONE MARCO nato a CAMPOBASSO il 04/04/1995 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 30127/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che, quanto al ricorso di Stazi, il primo motivo proposto, che parimenti contesta il vizio di motivazione in relazione alla pronuncia sulla responsabilità, ugualmente non è consentito dalla legge per la medesima ragione ed il secondo motivo, che censura il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce delle valutazioni espresse dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati entrambi inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STAZI VITTORIO nato a CAMPOBASSO il 04/05/1995 PASQUALONE MARCO nato a CAMPOBASSO il 04/04/1995 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'appello di Campobasso, con sentenza del 21/12/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Campobasso, in data 10/09/2021, nei confronti di Vittorio Stazi e di Marco Pasqualone in relazione ai reati di ricettazione rispettivamente loro ascritti. Ritenuto che, quanto al ricorso di Pasqualone, entrambi i motivi proposti, che contestano la violazione di legge, con riferimento agli artt. 648 cod. pen. e 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di colpevolezza a carico dell'imputato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (v. pagg. 2-5 della sentenza impugnata);
Ritenuto che, quanto al ricorso di Stazi, il primo motivo proposto, che parimenti contesta il vizio di motivazione in relazione alla pronuncia sulla responsabilità, ugualmente non è consentito dalla legge per la medesima ragione ed il secondo motivo, che censura il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce delle valutazioni espresse dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati entrambi inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.