Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30127/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30127/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30127/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STAZI VITTORIO nato a CAMPOBASSO il 04/05/1995 PASQUALONE MARCO nato a CAMPOBASSO il 04/04/1995 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 30127/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che, quanto al ricorso di Stazi, il primo motivo proposto, che parimenti contesta il vizio di motivazione in relazione alla pronuncia sulla responsabilità, ugualmente non è consentito dalla legge per la medesima ragione ed il secondo motivo, che censura il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce delle valutazioni espresse dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati entrambi inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
facoltà di astenersi dal testimoniare censura costituzionale censura dell'apprezzamento delle prove censura formulata in modo carente censure procedurali spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 648 cod. pen
Ritenuto che, quanto al ricorso di Pasqualone, entrambi i motivi proposti, che contestano la violazione di legge, con riferimento agli artt. 648 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STAZI VITTORIO nato a CAMPOBASSO il 04/05/1995 PASQUALONE MARCO nato a CAMPOBASSO il 04/04/1995 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'appello di Campobasso, con sentenza del 21/12/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Campobasso, in data 10/09/2021, nei confronti di Vittorio Stazi e di Marco Pasqualone in relazione ai reati di ricettazione rispettivamente loro ascritti. Ritenuto che, quanto al ricorso di Pasqualone, entrambi i motivi proposti, che contestano la violazione di legge, con riferimento agli artt. 648 cod. pen. e 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di colpevolezza a carico dell'imputato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (v. pagg. 2-5 della sentenza impugnata);

Ritenuto che, quanto al ricorso di Stazi, il primo motivo proposto, che parimenti contesta il vizio di motivazione in relazione alla pronuncia sulla responsabilità, ugualmente non è consentito dalla legge per la medesima ragione ed il secondo motivo, che censura il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce delle valutazioni espresse dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati entrambi inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.