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Ordinanza — n. 30126/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30126/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30126/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VATHAJ ERLIND nato il 05/04/1988 LAZRI ANTONIN nato il 22/05/1996 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 22/11/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 20/01/2021, nei confronti di Vathaj Erlind e di Lazri Antonin in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 56, 628, commi secondo e terzo n. 1 e 3 bis, 582, 585, 576, 61 n. 2 cod. pen. Ritenuto che il primo ed il secondo motivo del comune ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata a Vathal Erlind nonché in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato nei confronti di entrambi gli imputati, non sono consentiti dalla legge in quanto afferenti al trattamento punitivo, nonostante questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione - che pure richiama la sentenza di primo grado con cui si salda in un unico complessivo corpo decisionale - e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano pag. 3 e 4 della sentenza impugnata), in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30126/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione sanzioni penali remissione della pena riabilitazione revisione della sentenza penale sanzione sostitutiva
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VATHAJ ERLIND nato il 05/04/1988 LAZRI ANTONIN nato il 22/05/1996 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 22/11/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 20/01/2021, nei confronti di Vathaj Erlind e di Lazri Antonin in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 56, 628, commi secondo e terzo n. 1 e 3 bis, 582, 585, 576, 61 n. 2 cod. pen. Ritenuto che il primo ed il secondo motivo del comune ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata a Vathal Erlind nonché in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato nei confronti di entrambi gli imputati, non sono consentiti dalla legge in quanto afferenti al trattamento punitivo, nonostante questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione - che pure richiama la sentenza di primo grado con cui si salda in un unico complessivo corpo decisionale - e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano pag. 3 e 4 della sentenza impugnata), in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 Il Consigliere Estensore Il Presi ent