Ordinanza — n. 30124/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAe 3 quinquies cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione e di cui agli artt. 61 n. 2, 110, 582, 585, 576, comma primo, n. 1 cod. pen. quanto al capo B) dell'imputazione. Considerato che i motivi di ricorso proposti dai due imputati con distinti atti, ripresi nella memoria difensiva del 17/06/2022, con cui si lamenta genericamente l'insussistenza degli elementi fondanti la penale responsabilità dei prevenuti e tramite cui si deplora l'eccessiva dosimetria della pena, sono, peraltro, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti con il supporto di adeguata argomentazione giuridica da parte del giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sulla ritenuta responsabilità per i reati di cui ai capi di imputazione);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30124/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 27/09/2021, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Velletri in data 18/01/2016, nei confronti di Hachfi Dit Ben Cherifa Hela e di Ezzgdini Charfeddine in relazione al reato p. e p. dagli artt. 110, 628, commi primo e terzo n.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HACHFI DIT BEN CHERIFA HELA nato il 28/12/1982 EZZEDDINI CHARFEDDINE (CUI 030G471) nato il 05/10/1984 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 27/09/2021, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Velletri in data 18/01/2016, nei confronti di Hachfi Dit Ben Cherifa Hela e di Ezzgdini Charfeddine in relazione al reato p. e p. dagli artt. 110, 628, commi primo e terzo n.
1) e 3 quinquies cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione e di cui agli artt. 61 n. 2, 110, 582, 585, 576, comma primo, n. 1 cod. pen. quanto al capo B) dell'imputazione. Considerato che i motivi di ricorso proposti dai due imputati con distinti atti, ripresi nella memoria difensiva del 17/06/2022, con cui si lamenta genericamente l'insussistenza degli elementi fondanti la penale responsabilità dei prevenuti e tramite cui si deplora l'eccessiva dosimetria della pena, sono, peraltro, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti con il supporto di adeguata argomentazione giuridica da parte del giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sulla ritenuta responsabilità per i reati di cui ai capi di imputazione);
Osservato altresì che la Corte territoriale - con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice - valorizzando gli elementi emersi durante l'istruttoria dibattimentale, come le puntuali dichiarazioni della persona offesa, i riscontri forniti dai testi e l'implausibile versione alternativa dei fatti fornita dai prevenuti, ha già dato conto delle ragioni per cui è stata ritenuta indiscutibilmente provata la penale responsabilità, suffragata da un quadro assistito da indubbia valenza probatoria coerente pure con la dosimetria della pena applicata, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 04/07/202g Il Consigliere Estensore i l• 2 9 LUG ZUZZ If Presidente